Maltrattamento e abbandono
Legge 473 del 22 novembre 1993, art. 727
Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità
o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche
insopportabili per le loro caratteristiche anche etologiche,
o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura
o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini
della cattività è punito con l’ammenda
da lire 2 milioni a lire 10 milioni. La pena è aumentata
se il fatto è commesso con mezzi particolarmente
dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio,
del trasporto, dell’allevamento, della mattazione
o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell’animale:
in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della
sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento,
salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel
caso di recidiva la condanna comporta l’interdizione
dall’esercizio dell’attività di commercio,
di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.